Messaggio della Cei: “La terra tra produzione di cibo e sostenibilità solidale

Messaggio della Cei: “La terra tra produzione di cibo e sostenibilità solidale

Servono impegno, progettualità e azioni concrete se vogliamo evitare che i paesaggi diventino un lontano ricordo di quello che sono stati e i territori dei frammenti, residuo dello scarto e dell’abbandono”.

È questo il monito dei Vescovi italiani nel Messaggio per la 74esima Giornata Nazionale del Ringraziamento in programma il prossimo 10 novembre sul tema: “La speranza per il domani: verso un’agricoltura più sostenibile”.

Solo salvaguardando il terreno e, insieme, le attività agricole e gli agricoltori, può essere perseguito un uso dinamico ma sostenibile che limiti il consumo e lo spreco di territorio e, allo stesso tempo, tuteli le produzioni alimentari e la biodiversità”, si legge nel testo elaborato dalla Commissione episcopale per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace.

Partendo dalla considerazione che il rinnovamento degli stili di vita è una via possibile e percorribile per sostenere le politiche ambientali e accompagnare l’economia nel segno della sostenibilità e della giustizia, i Vescovi sostengono che l’agricoltura deve “mantenere le sue basi ecologiche, che non ha mai dimenticato, ma che rischia di smarrire se insegue il paradigma tecnocratico, che porta alla ricerca di un modello di produzione orientato solo alla massimizzazione del profitto”.

Si tratta di una riflessione molto importante del Messaggio, con un forte richiamo alle possibili conseguenze che ne potrebbero derivare in termini di abbandono dei campi, dismissione di alcune coltivazioni e, in molti casi, della stessa attività agricola.

Da qui l’appello della Chiesa cattolica ad una gestione virtuosa della terra che nella cultura agricola è sempre stata considerata preziosa, tanto che veniva utilizzata con cura, senza mai essere impoverita pregiudicandone l’uso futuro. Non solo: “I suoi frutti sono sempre stati destinati a tutti, favorendo la giustizia sociale, con un regime inclusivo delle pratiche agronomiche autoproduttive e forme di scambio improntate a criteri di reciprocità e solidarietà”.

Ed è proprio in questo contesto che i Vescovi richiamano l’attenzione sull’importanza di questo patrimonio che non può essere dissipato, in quanto rappresenta uno stimolo per guardare al futuro e affrontare in modo costruttivo le attuali sfide. Ma soprattutto oggi è necessario fornire soluzioni a quelle problematiche che, in varie occasioni, sono state portate alla luce da quanti sono impegnati nel mondo agricolo, che chiedono un confronto e un dialogo a più voci sul rapporto tra uso della terra, agricoltura, sostenibilità e tutela del lavoro delle nuove generazioni.

Il Messaggio prosegue con uno sguardo attento sui grandi temi di attualità: “Anche la progettualità sostenibile, come l’installazione di impianti fotovoltaici, deve vigilare affinché ci sia sempre compatibilità con la produzione agricola”. Da qui la proposta della Conferenza episcopale italiana: “È tempo di fermare il consumo del suolo, in particolare quello agricolo, che va destinato alla produzione di cibo”. Questo perché “le innovazioni, culturali e sociali, possono aiutarci a ricostruire legami con un’identità rurale che può favorire una maggiore consapevolezza dell’importanza dell’ecologia integrale”.

Per i Vescovi solo così sarà possibile restare sulla terra, trovando l’equilibrio tra uomo e natura e rilanciando la centralità dell’essere custodi del Creato.

È tempo di coinvolgere le nuove generazioni nella cura della terra orientando a un diverso modello economico, riducendo sprechi e consumi, riscoprendo le potenzialità delle comunità locali e salvaguardando le conoscenze tradizionali, riconoscendo il giusto compenso ai produttori e raddrizzando le distorsioni dei sussidi”. È questa la via che indica la Cei, anche nella convinzione che il nostro Paese è un laboratorio ideale, per diversità di ambienti e condizioni socioeconomiche, per sperimentare vie nuove nelle tante forme di agricoltura.

Per la Chiesa vanno sostenuti i molti giovani che hanno deciso di intraprendere questa strada tornando alla terra, pure nelle situazioni più difficili della collina interna e della montagna. Da qui l’appello, soprattutto ai giovani agricoltori, perché si sentano protagonisti con la loro attività di questo momento cruciale della storia, nel quale il loro contributo è fondamentale.

Troppo spesso gli imprenditori agricoli – concludono i Vescovi italiani – non sono stati percepiti come una risorsa indispensabile per la produzione di cibo sano, disponibile per tutti e di qualità”.

 

Andamenti dei mercati delle commodities in agricoltura anni 2026 2028

Commodity, la ripresa può attendere: ancora un anno di ribassi per cereali, soia e avicoli

Dopo il crollo del 2024 la Banca mondiale stima nuovi cali per i prezzi di grano e mais, legati all’andamento del greggio. Ma crisi climatica e geopolitica aumentano la volatilità

L’interazione tra fattori energetici, climatici e geopolitici ha alzato il grado di vulnerabilità dei mercati agricoli mondiali, anche se le proiezioni per l’anno prossimo sono orientate a una dinamica moderatamente ribassista per le soft commodity, relativamente al paniere monitorato dalla Banca

Tra i fattori potenzialmente rialzisti la World Bank, nell’edizione di ottobre del Commodity market outlook, individua le ondate di calore, le opzioni sui biocarburanti, nello switch con le filiere del food, e le tensioni geopolitiche che potrebbero spingere in alto i prezzi dell’energia e dei fertilizzanti, generando un effetto a cascata su buona parte delle materie prime non solo dell’agrifood. I ribassi, nello scenario tratteggiato dagli analisti, potrebbero invece riflettere le conseguenze del petrolio low cost, che limiterebbe la domanda di materie prime per la produzione di biocarburanti, e le implicazioni di un inizio di configurazione climatica de La Niña, pattern che avrebbe effetti meno destabilizzanti sul clima e che sarebbe foriero di precipitazioni nell’Asia meridionale.

In generale, le incertezze geopolitiche e i rischi climatici mantengono aperti scenari complessi, con effetti potenzialmente critici che potrebbero ripercuotersi sui prezzi e sull’accessibilità anche dei prodotti alimentari.

Nell’ipotesi di un’escalation, soprattutto nell’area mediorientale, il prezzo del Brent potrebbe temporaneamente salire oltre i 90 dollari al barile, ma uno scenario di instabilità prolungata cambierebbe drasticamente le sorti del mercato su tutta la linea delle materie prime, non solo energetiche.

Alle attuali condizioni, dopo il pesante dietro front di quest’anno, si prevede un aumento moderato dei prezzi del gas naturale, grazie a una domanda di fondo più sostenuta. Come detto, l’aggregato delle commodity agricole, cruciale per i mercati emergenti e la sicurezza alimentare, dovrebbe invece subire alcune correzioni al ribasso, dopo i lievi incrementi del 2024, con la prospettiva di un calo del 4% nel 2025 e di una stabilizzazione nel 2026.

Dopo l’impennata del 58% di quest’anno, anche il market dei coloniali dovrebbe sperimentare un percorso di rientro delle tensioni nel prossimo biennio. Ma le prospettive sulle effettive disponibilità di cacao e caffè, le due materie prime di base del settore, restano incerte, prefigurando uno scenario di prezzi comunque più elevati rispetto alla media storica.

Nel fornire altri elementi di dettaglio laBanca Mondiale preannuncia un’ulteriore limatura del 2% per i prezzi del frumento nel 2025, dopo il meno 21% di quest’anno, in previsione di un rapporto scorte/consumi in calo ma non sbilanciato. Stessa prospettiva per il mais, che dopo il crollo del 26% del 2024, dovrebbe limitare le perdite a un solo punto percentuale nel 2025, mentre i risi dovrebbero

dovrebbe limitare le perdite a un solo punto percentuale nel 2025, mentre i risi dovrebbero ritracciare dell’11% (dal più 8% di quest’anno), in previsione di una produzione globale che raggiungerà un nuovo massimo storico nella stagione 2024-25. Nuovo record anche per il raccolto di soia, con la prospettiva di una riduzione del 6% dei prezzi nel 2025 (-24% nel 2024).

Per le carni si prefigura uno scenario di ulteriore aumento delle quotazioni mondiali nel comparto bovino e di lieve flessione in quello del pollame. In moderata ripresa i prezzi dello zucchero (-12,9% nel 2024), ma con un prevedibile scenario di stabilizzazione nel 2026.

Per quanto attiene ai fertilizzanti, dopo il calo di quest’anno (-24%), solidale con l’andamento dei prezzi del gas naturale, si prevede un ulteriore indebolimento nel 2025. I prezzi, soprattutto dell’urea, resteranno tuttavia sopra i livelli del 2015-19, sostenuti dalla domanda mondiale e dalle restrizioni alle esportazioni cinesi. Gli shock negativi sui costi degli input produttivi, in particolare sui prezzi del gas naturale, costituiscono un fattore di rischio rialzista, ma una ripresa delle esportazioni da parte di Pechino, anche se improbabile nel breve termine, potrebbe contribuire ad alleggerire le quotazioni internazionali, attenuando ulteriormente le tensioni sui costi di produzione delle produzioni agricole.

Il Bosco dei Lecci AZ. Agricola Polifunzionale

Via Gabbiana 19

Castellucchio Mantova Mobile 00 39 335 8405243

Il Bosco dei lecci si trova al centro di un distretto agricolo   detto dei Prati Stabili e alla confluenza dei parchi naturali dell’OGLIO e Del Mincio proprio  a ridosso delle valli a riserva naturale e dello snodo idraulico del comprensorio Garda –  Mantova   .

Dall’azienda si snodano percorsi ciclopedonali completamente protetti dal traffico civile che la congiungono alla ciclovia del Garda ( Goito , Peschiera, Innsbruck) , ciclovia del Po (fissero tartaro San Benedetto  Rovigo Venezia ) e alla ciclovia del Oglio ( Bergamo Passo Tonale ).

L’azienda è  posta a 7 km di ciclopedonale da Mantova(  perla del Rinascimento italiano ) trenta km dal lago di Garda e da Verona  è raggiungibile in auto da Milano con la SS Paullese ,  in Autostrada dalla Brennero uscita Mantova Nord e Sud  e in Ferrovia  sulla linea Milano Mantova con un convoglio all’ora ( bici più treno ).

In Azienda sono organizzati seminari per un numero ristretto di partecipanti (8- 10 ) volti a presentare le modalità di svolgimento della Multifunzionalità in agricoltura dell’Agriturismo , delle coltivazioni biologiche e degli allevamenti naturali  , per la promozione e valorizzazione urbanistica del patrimonio edilizio rurale, per l’accesso ai fondi di sostegno per gli investimenti in agricoltura PSR attraverso la presentazione di casi concreti e l’inserimento dei partecipanti in una Rete di esperti .

Gli animali sono ospitati in strutture specifiche  e cani , gatti , cavalli  sono ospiti graditi ….. e troveranno un ambiente naturale a loro ideale

Sul sito www.sauro.coffani.it possono essere assunte ogni informazione circa la programmazione degli interventi formativi e dei loro contenuti 

Il Bosco dei lecci permette una vacanza o un lavoro in SW in pieno relax nel silenzio e ricerca della verità più naturali emozioni, oltre alle attività formative  viene organizzata a richiesta l’ originale MERENDA MANTOVANA (abbondante Salame tradizionale , Grana Padano , Lambrusco , sbrisolona ) .

Sono organizzate a richiesta visite guidate anche in bici al ricchissimo patrimonio naturale , rurale e artistico del territorio.

 Al lavoro , coltivando i capi , allevando , leggendo un libro …… al Bosco dei lecci valorizziamo  L’ANIMA

Dopo una permanenza al Bosco dei Lecci potremmo certamente dire :

QUI SI VIVE

L’agricoltura nello schema della Riforma Fiscale dell’Irpef

Visualizza dettagli immagine correlata. Azienda Agricola Multifunzionale - Libro - Marco Boschetti, Giorgio Lo ...

 

L’art. 1, del dlgs. 13.12.2024, n. 192, in attuazione della legge di delega della riforma fiscale 9.8.2023, n. 111, ha introdotto poche ma significative novità, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2024, per il settore dell’agricoltura con l’obiettivo di sostenere e valorizzare colture innovative, quali le vertical form e le colture idroponiche, per adeguarsi all’evoluzione dei mercati.

La nuova cornice impositiva rappresenta un completamento della normativa correlata all’evoluzione dell’attività agricola avviata con il d.lgs. 18.5.2001, n. 228, con il quale era stata innovata la figura dell’imprenditore agricolo in senso più aderente all’evoluzione del mercato ed era stato superato il contenuto dell’art. 2135 c.c. in vigore fino al 29.6.2001 che aveva una configurazione statica del settore in quanto la parola “bestiame” e le formula attività connesse “dirette alla trasformazione o alla alienazione dei prodotti agricoli” dovevano rientrare “nell’esercizio normale dell’agricoltura”.

Successivamente, il legislatore ha esteso la qualifica di imprenditore agricolo all’imprenditore ittico (art. 4 del d.lgs. 9.1.2012, n. 4, che ha sostituito il d.lgs. 18.5.2001, n. 226) e all’imprenditore apistico anche se l’attività non è necessariamente correlata alla gestione del terreno (l. 24.12.2004, n. 313).

In precedenza, il requisito era stato esteso all’attività di coltivazione dei funghi (l. 5.4.1985, n. 126) e all’attività cinotecnica (l. 23.8.1993, n. 349).

Alle “attività connesse” sono state aggiunte l’agriturismo (l. 20.2.2006, n. 96), l’enoturismo (art. 1, commi 502 e 503, della l. 27.12.2005) e l’oleoturismo (art. 1, commi 513 e 514, della l. 27.12.2019, n. 160).

L’imposizione dell’attività agricola è caratterizzata dall’applicazione della tariffa di reddito agrario, mentre l’attività commerciale applica le regole di reddito d’impresa.

Ma il legislatore ha previsto forme di tassazione agevolate per il settore dell’allevamento, dell’ortofloricoltura e delle attività connesse con gli artt. 56, comma 5, e 56-bis del d.p.r. 22.12.1986, n. 917, nonché per la produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche e di carburanti e prodotti chimici derivanti prevalentemente da prodotti del fondo.

L’intento dell’art. 5, lett. b), della legge di delega prevede per i redditi agrari “l’introduzione per le attività agricole di coltivazione di cui all’art. 2135, primo comma, del codice civile, al fine di tenere conto dei più evoluti sistemi di coltivazione, riordinando il relativo regime di imposizione su base catastale di nuove classi e qualità di coltura al fine di tenere conto dei più evoluti sistemi di coltivazione, riordinando il relativo regime di imposizione su base catastale e individuando il limite oltre il quale l’attività eccedente è considerata reddito d’impresa”.

In qualsiasi caso, il punto focale, imprescindibile, è l’esercizio dell’attività agricola di cui all’art. 2135 del codice civile.

Lo schema di d.lgs. non ha recepito la previsione contenuta nella legge delega di incentivare lo svolgimento di attività agricole da parte di pensionati e di soggetti con reddito complessivo di ammontare modesto.

L’operazione avrebbe comportato la revisione del regime fiscale dei terreni interessati.

L’argomento, però, richiedeva anche un approfondimento tra la figura dell’hobbysta e quella di chi è titolare della partita IVA, con i connessi problemi di esonero e di natura previdenziale.

Inoltre, è stato modificato l’art. 68 del d.p.r. 22.12.1986, n. 917, in materia di“redditi diversi” di natura immobiliare inerenti al settore agricolo:

  • nel caso di plusvalenze realizzate a seguito di cessione di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria che sono stati acquisiti a seguito di donazione, come prezzo di acquisto sarebbe stato considerato quello che effettivamente è stato sostenuto dal donante, aumentato dell’imposta sulle donazioni nonché di ogni altro costo successivo inerente; la disposizione è penalizzante rispetto alle regole attuali le quali considerano il valore indicato nell’atto di donazione;
  • per i terreni, anche edificabili oggetto di lottizzazione e oggetto di opere intese a renderli edificabili, acquisiti per effetto della successione, si assume come costo di acquisto i valore dichiarato nella relativa dichiarazione, aumentato dell’imposta sulla successione e di ogni costo successivo inerente. Per i terreni donati si assume come costo di acquisto quello sostenuto dal donante, aumentato dell’imposta sulle donazioni e di ogni altro costo successivo inerente.

1) Le modifiche alla determinazione del reddito dominicale

Il nuovo comma 3-bis dell’art. 32 del d.p.r. 22.12.1986, n. 917, ha un evidente carattere innovativo laddove è previsto che “con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per i terreni, sono individuate nuove classi e qualità di coltura al fine di tenere conto dei più evoluti sistemi di coltivazione. Inoltre, è prevista un’apposita disciplina per le modalità di dichiarazione in catasto “dell’utilizzazione degli immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati per l’attività di produzione di vegetali e le modalità di determinazione della relativa superficie agraria di riferimento”, di cui al comma 2 della nuova lett. b-bis).

Fino all’emanazione di tale decreto il reddito dominicale delle colture che sono prodotte mediante l’utilizzazione di immobili che sono oggetto di censimento al catasto dei fabbricati di cui all’art. 32, comma 2, lett. b-bis) è determinato mediante l’applicazione alla superficie della particella su cui insiste l’immobile della tariffa più alta in vigore nella provincia in cui è censita la particella incrementata del 400%.

Tuttavia, nell’applicazione di tale regola, il reddito dominicale dell’immobile “non può essere inferiore alla rendita catastale attribuita all’immobile che è destinato all’esercizio delle attività dirette alla produzione di vegetali di cui all’art. 32, comma 2, lett. b-bis”, cioè i fabbricati utilizzati per produrre i vegetali indipendentemente dalla loro categoria catastale e dalla loro destinazione urbanistica.

Il successivo art. 32, comma 2, lett. b-bis) individua i fabbricati interessati dai più evoluti sistemi di coltivazione per i quali si applica la maggiorazione del 400% della tariffa in vigore nella provincia relativamente alla superficie della particella catastale su cui insiste l’immobile ai fini della determinazione del reddito dominicale e agrario.

Gli immobili interessati

categoria descrizione
C/1 negozi e botteghe;
C/2 magazzini e locali di deposito;
C/3 laboratori per arti e mestieri;
C/6 stalle, scuderie, rimesse e autorimesse;
C/7 tettoie chiuse e aperte;
D/1 opifici;
D/7 fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di un’attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni;
D/8 fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di un’attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni;
D/9 edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio;
D/10 fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole.

Avvertenza: il reddito dominicale e il reddito agrario della superficie della particella catastale vanno determinati applicando alla tariffa di estimo più alta in vigore nella provincia la maggiorazione del 400%.

Su tale valore va conteggiata la maggiorazione dell’80% per il reddito dominicale e del 70% per il reddito agrario.

Inoltre, sul valore rivalutato va applicata la maggiorazione del 30% (non applicabile per i terreni posseduti o condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola).

2) Le modifica alla determinazione del reddito agrario

Il comma 1 dell’art. 32 citato viene riscritto cancellando il requisito principe del collegamento alla potenzialità del terreno poiché secondo le nuove regole il reddito agrario ha come presupposto soltanto l’esercizio delle attività indicate all’art. 32, con le avvertenze indicate al successivo comma 2.

Pertanto, viene soppresso l’inciso secondo cui il reddito medio ordinario dei terreni è imputabile al capitale d’esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati “nei limiti della potenzialità del terreno” poiché è sufficiente che l’attività agricola rispetti l’art. 2135 c.c.

ART. 32 DEL D.P.R. 22.12.1986, N. 917

Testo attualmente in vigore Nuovo testo proposto
  1. Il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d’esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell’esercizio di attività agricole.
  2. Sono considerate attività agricole: lettere a), b), e c): invariati;

 

 

Commi 3 e 4 : invariati.

 

  1. Il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d’esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati nell’esercizio di attività agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile.
  2. Sono considerate attività agricole produttive di redito agrario: lettere a), b), e c): invariati;

b-bis) e b-ter) : nuovo testo;

 

Commi 3 e 4 : invariati.

Al comma 2 sono inserite, che le nuove attività agricole “produttive di reddito agrario” anche le nuove fattispecie individuate alle lettere:

  • “b-bis) le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l’utilizzo di immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati, rientranti nelle categorie catastali C/1, C/2, C/3, C/6, C/7, D/1, D/7, D/8, D/9 e D/10 entro il limite di superficie adibita alla produzione non eccedente il doppio della superficie agraria di riferimento definita con il decreto di cui al comma 3-bis”;
  • “b-ter) le attività dirette alla produzione di beni, anche immateriali, realizzate mediante la coltivazione, l’allevamento e la silvicoltura che concorrono alla tutela dell’ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici, nei limiti dei corrispettivi delle cessioni di beni, registrate o soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, derivanti dall’esercizio delle attività di cui all’art. 2135 del codice civile”.

Le nuove classi e qualità di coltura

Il nuovo comma 3-bis dell’art. 32 prevede che con apposito d.m. saranno:

  1. individuate per i terreni le nuove classi e qualità di coltura al fine di tenere conto dei più evoluti sistemi di coltivazione;
  2. disciplinate le modalità di dichiarazione in catasto dell’utilizzazione degli immobili che sono oggetto di censimento nel catasto dei fabbricati per l’attività di produzione di vegetali;
  3. disciplinate le modalità di determinazione della relativa superficie agraria di riferimento di cui al comma 2, lett. b-bis) relativa alle categorie catastali ivi indicate.

3) Le nuove tecniche di coltivazione

Le nuove tecniche di coltivazione (ad esempio, le c.d. vertical farm e le colture idroponiche) sviluppano nuove tecniche produttive che sono collegate a nuove classi di coltura che, a differenza delle forme tradizionali, prescindono dalla normale correlazione con il terreno agricolo ma, contemporaneamente, riducono il consumo di acqua e il problema del cambiamento climatico.

La norma estende la regola di imposizione applicando la tariffa di reddito dominicale di reddito agrario anche alle attività agricole di coltivazione che sono esercitate su superfici prive di rendita catastale, quali le colture idroponiche (cioè la coltivazione di piante senza terra e grazie all’acqua nella quale vengono sciolte sostanze adatte a fare crescere le piante) e i sistemi di coltura in verticale (cioè le c.d. “vertical farm”).

Resta invariata la regola attinente al problema è già presente nel testo della lett. b) dell’art. 32 citato:

  • è considerata agricola l’attività di allevamento di animali con “mangimi ottenibili per almeno un quarto del territorio”, cui si applica il reddito agrario, mentre con d.m. è stabilito per ciascuna specie di animale il numero dei capi che rientra nella lett. b);
  • per le attività dirette alla produzione di vegetali (cioè l’ortoflorovivaismo e la funghicoltura) tramite l’utilizzazione di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, si è in presenza di un’attività agricola “se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione insiste”. Pertanto, se la produzione è svolta su di una superficie che è superiore a tale soglia, l’operatore deve determinare il reddito, per la parte eccedente, applicando le regole in materia di reddito d’impresa “nell’ammontare corrispondente al reddito agrario relativo alla superficie sulla quale la produzione insiste in proporzione alla superficie eccedente” (art. 56-bis, comma 1, del d.p.r. citato). Nel computo va tenuto presente il chiarimento contenuto nella r.m. 11.3.1998, n. 15/E: “per calcolare la superficie adibita alla produzione, occorre fare riferimento alla superficie sulla quale insiste la produzione (ripiani o bancali) e non già quella della struttura.

Ben diversa è la nuova regola quando la produzione di vegetali è svolta non sul terreno ma tramite l’utilizzazione di immobili censiti al catasto dei fabbricati, rientrati nelle categorie catastali indicate all’art. 32, comma 2, lett. b-bis): tale attività è considerata attività agricola produttiva di reddito agrario “entro il limite di superficie adibita alla produzione non eccedente il doppio della superficie agraria di riferimento definita con il decreto di cui al comma 3-bis”.

Con apposito d.m., per i terreni, verranno individuate nuove classi e qualità di coltura che tengano conto dei più evoluti sistemi di coltivazione, unitamente alle modalità:

  • di presentazione della dichiarazione in catasto degli immobili che sono oggetto di censimento al catasto per l’attività di produzione di vegetali;
  • di determinazione della relativa superficie agraria di riferimento.

Fino all’emanazione di tale decreto, il reddito agrario delle colture prodotte utilizzando i suddetti immobili censiti al catasto dei fabbricati è determinato applicando alla superficie della particella catastale su cui insiste l’immobile la “tariffa d’estimo più alta in vigore nella provincia in cui è censita la particella, incrementata del 400%.

A complemento di ciò, per tale attività, secondo l’art. 56-bis successivo per la parte eccedente i limiti suddetti il reddito è qualificato “reddito di impresa nell’ammontare corrispondente al reddito agrario relativo alla superficie sulla quale la produzione insiste ovvero relativo alla superficie di riferimento come definita dal decreto di cui all’art. 32, comma 3-bis, in proporzione alla superficie eccedente”.

Tuttavia, fino all’emanazione del d.m. di cui al comma 3-bis dell’art. 32 il reddito agrario è determinato applicando alla superficie della particella catastale su cui insiste l’immobile della tariffa di’estimo più alta in vigore nella provincia su cui insiste la particella aumentata del 400% (art. 34, comma 4).

4) La produzione di beni, anche immateriali

Sono considerate attività agricole produttive di reddito agrario le attività dirette alla produzione di beni, anche immateriali a condizione che:

  • siano realizzate mediante la coltivazione, l’allevamento e la silvicoltura;
  • concorrano alla tutela dell’ambiente e alla lotta dei cambiamenti climatici;
  • sono contenute entro i limiti dei corrispettivi delle cessioni di beni, registrate o soggette a registrazione agli effetti dell’IVA, derivanti dall’esercizio delle attività indicate all’art. 2135 c.c.

La norma trova la propria origine nel contenuto dell’art. 45, comma 2-quater, del d.l. 24.2.2023, n. 13, finalizzato alla valorizzazione del miglioramento delle capacità di assorbimento delle emissioni di anidride carbonica nell’atmosfera mediante nuove tecniche di coltivazione e di allevamento di animali.

5) Il reddito dei fabbricati

Secondo il nuovo comma 3.1 aggiunto all’art. 36 del d.p.r. 22.12.1986, n. 917, non si considerano produttivi di reddito di fabbricati gli immobili che sono utilizzati nello svolgimento delle attività dirette alla produzione di vegetali di cui all’art. 32, comma 2, lett. b-bis), ai quali si applicano i commi 4-ter e 4-quater dell’art. 28, cioè gli immobili iscritti nelle categorie C e D suddette.

Se i fabbricati sono oggetto di locazione la norma non si applica, ma vanno osservate le regole di determinazione del reddito dei fabbricati.

Le regole di determinazione del reddito per le attività agricole

Il d. lgs. 13.12.2024, n. 192, ha modificato le regole di determinazione del reddito che possono essere così riassunte:

  • applicazione della tariffa di redito agrario per le sole attività indicate all’art. 32 del d.p.r. 22.12.1986, n. 917 (a prescindere dal reddito effettivamente prodotto):
    • “regime naturale” per persone fisiche e società semplici;
    • “regime opzionale” per società in nome collettivo, società in accomandita semplice,   società a responsabilità limitata e società cooperative qualificate come “società agricole” ai sensi  dell’art. 2, del d.lgs. 29.3.2004, n. 99, che hanno esercitato l’opzione prevista dall’art. 1, comma 1093, della l. 29.12.2006, n. 296, se nella ragione sociale o denominazione sociale indicano la qualifica di “società agricola”, se svolgono esclusivamente l’attività agricola e se sussistono le condizioni indicate nell’art. 2 citato;
  • applicazione secondo quanto previsto dall’art. 56-bis del d.p.r. 22.12.1986, n. 917, se l’attività eccede i limiti posti dal precedente art. 32, qualificato come reddito d’impresa:
    • attività dirette alla produzione di vegetali esercitate oltre i limiti dell’art. 32, comma 2, lett. b): il reddito relativo alla parte eccedente concorre a formare il reddito di impresa nell’ammontare corrispondente al reddito agrario relativo alla superficie sulla quale la produzione insiste, in proporzione alla superficie eccedente, cioè il doppio della superficie agraria (comma 1);
    • attività dirette alla produzione di vegetali esercitate oltre i limiti dell’art. 32, comma 2, lett. b-bis): il reddito relativo alla parte eccedente concorre a formare il reddito di impresa nell’ammontare corrispondente al reddito agrario relativo alla superficie di riferimento come definita dal d.m. di cui all’art. 32, comma 3-bis,in proporzione alla superficie eccedente, cioè il doppio della superficie agraria (comma 1);
    • attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti diversi da quelli indicati nell’art. 32, comma 2, lett. c), ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali: il reddito è determinato applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività del 15% (comma 2);
    • attività dirette alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dell’art. 2135 del codice civile: il reddito è determinato applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, conseguiti per tali attività, il coefficiente di redditività del 25% (comma 3);
    • attività dirette alla commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura acquistate da imprenditori agricoli florovivaistici di cui all’art. 2135 del codice civile, nei limiti del 10% del volume d’affari, da altri imprenditori agricoli florovivaistici: il reddito è determinato applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto il coefficiente di redditività del 5% (comma 3-bis);
    • attività derivante dalla produzione e cessioni di beni di cui all’art. 32, comma 2, lett. b-ter), oltre il limite ivi indicato (cioè nei limiti delle cessioni di beni, registrate o soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, derivanti dall’esercizio delle attività di cui all’art. 2135 del codice civile): il reddito è determinato  applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto il coefficiente di redditività del 25% (comma 3-ter);

AVVERTENZA PER IL COMMA 4 DELL’ART. 56-BIS

TESTO IN VIGORE NUOVO TESTO
Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano ai soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lett. a), b) e d), nonché alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti che hanno esercitato l’opzione di cui all’art. 1, comma 1093 della legge 27.12.2006, n. 296. (a)(b)
  1. La norma indica le società in nome collettivo, la società in accomandita semplice e le società a responsabilità limitata, che investo la qualifica di società agricola ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. 29.3.2004, n. 99.
  2. È modificato anche l’art. 81 del d.p.r. 22.12.1986, n. 917, per cui il reddito complessivo delle società di persone o degli enti commerciali di cui all’art. 73, comma 1, lett. a) e b), “da qualsiasi fonte provenga, è considerato reddito d’impresa ed è determinato secondo le disposizioni di questa sezione fatto salvo quanto stabilito all’art. 56-bis, comma 4”.

Biogas: dal varo del decreto applicativo del Fer2 un impulso ai piccoli impianti

Biogas: dal varo del decreto applicativo del Fer2 un impulso ai piccoli impianti

Approvato il decreto che avvia l’assegnazione degli incentivi previsti dal decreto Fer2. Prevista la realizzazione di impianti con potenza fino a 300 kW

E’ stato  pubblicato  da parte del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) del decreto che disciplina le regole operative necessarie per dare l’avvio delle procedure competitive per l’assegnazione degli incentivi previsti dal decreto Fer2. Si tratta del provvedimento che introduce regimi di incentivo per la produzione di energia da fonti rinnovabili diverse da eolico e fotovoltaico, e che offre nuove opportunità per il futuro della produzione di biogas in Italia, prevedendo la realizzazione di nuovi impianti con potenza fino a 300 kW.

E’ data  la possibilità  agli impianti biogas fino a 100 kW che avevano iniziato le progettualità con le precedenti regole di accedere al primo bando del 16 dicembre. Si tratta di una precisazione importante che valorizza investimenti delle aziende agricole e va nella direzione da noi auspicata di non lasciare indietro nessuno».

La prima procedura per l’assegnazione degli incentivi – conclusono al Consorzio italiano biogas – è fissata per il 16 dicembre 2024 e rimarrà aperta fino al 14 febbraio 2025, con un contingente iniziale di 10 MW riservato a biogas e biomassa.

Ottimi risultati per la cooperativa con 600 apicoltori, 250 soci conferitori e 5 miliardi di api. Ingresso nel capitale sociale di due fondi mutualistici: Coopfond e Fondo Sviluppo

Conapi, il Consorzio Nazionale Apicoltori, conferma la propria centralità nel panorama cooperativo italiano e internazionale grazie a un significativo incremento del capitale sociale. L’attuale capitale sociale supera i 3,7 milioni di euro, e grazie all’ingresso di due fondi mutualistici di primaria importanza, Coopfond (Legacoop) e Fondo Sviluppo (Confcooperative), arriverà a crescere fino al +17,5%, con un apporto complessivo di 650.000 euro. In termini numerici, questo porterà il capitale sociale a raggiungere un totale di 4,38 milioni di euro.

L’annuncio ha fatto da sfondo all’assemblea dei soci che si è tenuta nei giorni scorsi a Bologna che ha anche approvato all’unanimità anche il bilancio d’esercizio 2023/24.La chiusura del bilancio mostra segnali incoraggianti, con un fatturato complessivo di 23,5 milioni di euro, in crescita del +5% rispetto all’esercizio precedente. Di questi, 22,2 milioni di euro derivano dal valore della produzione caratteristica, costituita da miele e prodotti dell’alveare, un dato particolarmente rilevante e che ha registrato un incremento significativo del +8%.

L’ingresso di Coopfond e Fondo Sviluppo rappresenta un intervento di grande fiducia nei confronti della solidità e della visione strategica del Consiglio di amministrazione e del management di Conapi.

«Questo risultato – ha commentato il presidente di Conapi, Giorgio Baracani – testimonia il riconoscimento del mondo cooperativo nei confronti della vision del Consiglio di amministrazione, della Direzione e del Management e del nostro modello di sviluppo, incentrato sulla valorizzazione delle produzioni dei soci apicoltori e sulla sostenibilità ambientale ed economica».

Conapi si distingue come la più grande cooperativa italiana di apicoltori in Europa. Conta oltre 600 apicoltori, 250 soci conferitori e 17 sovventori, gestisce oltre 100mla alveari, di cui il 45% biologici e tutela oltre 5 miliardi di api.La produzione annua supera le 3mila tonnellate di miele, trasformate nello stabilimento di Monterenzio (Bo), un centro produttivo all’avanguardia di 6.400 mq, capace di lavorare fino a 4mila tonnellate l’anno di miele e preparati.

E ottimi risultati sono stati riportati anche da Mielizia il brand premium di Conapi. Secondo i dati Nielsen (Totale Italia, 52 settimane al 27 ottobre 2024), il mercato italiano del miele ha raggiunto un valore complessivo di oltre 152 milioni di euro, supportato da una crescita dello 0,9% in termini di valore, del 3,4% a volume (kg) e del 3,1% nel numero di confezioni vendute. Sempre a Totale Italia, Mielizia, marchio premium di Conapi e icona della filiera italiana del miele e della tutela delle api, si distingue con performance positive di mercato, mostrando un incremento dell’11,7% a valore, del 7,8% a volume e del 16,2% per numero di confezioni

Preoccupiamoci della dignità umana

Il Papa: indagare se a Gaza è in atto un genocidio. Preoccupiamoci della dignità umana

Il quotidiano La Stampa oggi in edicola anticipa alcuni brani del libro che Papa Francesco pubblica per il Giubileo 2025. Il volume “La speranza non delude mai. Pellegrini verso un mondo migliore”, a cura di Hernán Reyes Alcaide (Edizioni Piemme), uscirà martedì in Italia, Spagna e America Latina, e poi in vari altri Paesi. Il Pontefice riflette su famiglia, educazione, situazione sociopolitica ed economica del pianeta, migrazioni, crisi climatica, nuove tecnologie e pace

Papa Francesco

Riaffermo qui che «è assolutamente necessario affrontare nei Paesi d’origine le cause che provocano le migrazioni» (Messaggio per la Giornata mondiale del migrante e del rifugiato 2017). È necessario che i programmi attuati a questo scopo garantiscano che, nelle aree colpite dall’instabilità e dalle ingiustizie più gravi, si dia spazio a uno sviluppo autentico che promuova il bene di tutte le popolazioni, in particolare dei bambini e delle bambine, speranza dell’umanità. Se vogliamo risolvere un problema che tocca tutti noi, dobbiamo farlo attraverso l’integrazione dei Paesi di origine, di transito, di destinazione e di ritorno dei migranti. Di fronte a questa sfida, nessun Paese può essere lasciato solo e nessuno può pensare di affrontare la questione isolatamente attraverso leggi più restrittive e repressive, talvolta approvate sotto la pressione della paura o in cerca di vantaggi elettorali. Al contrario, così come vediamo che c’è una globalizzazione dell’indifferenza, dobbiamo rispondere con la globalizzazione della carità e della cooperazione, affinché le condizioni degli emigranti siano umanizzate.

Pensiamo agli esempi recenti che abbiamo visto in Europa. La ferita ancora aperta della guerra in Ucraina ha portato migliaia di persone ad abbandonare le proprie case, soprattutto durante i primi mesi del conflitto. Ma abbiamo anche assistito all’accoglienza senza restrizioni di molti Paesi di confine, come nel caso della Polonia. Qualcosa di simile è accaduto in Medio Oriente, dove le porte aperte di nazioni come la Giordania o il Libano continuano a essere la salvezza per milioni di persone in fuga dai conflitti della zona: penso soprattutto a chi lascia Gaza nel pieno della carestia che ha colpito i fratelli palestinesi a fronte della difficoltà di far arrivare cibo e aiuti nel loro territorio. A detta di alcuni esperti, ciò che sta accadendo a Gaza ha le caratteristiche di un genocidio. Bisognerebbe indagare con attenzione per determinare se s’inquadra nella definizione tecnica formulata da giuristi e organismi internazionali. Dobbiamo coinvolgere i Paesi d’origine dei maggiori flussi migratori in un nuovo ciclo virtuoso di crescita economica e di pace che includa l’intero pianeta. Affinché la migrazione sia una decisione veramente libera, è necessario prodigarsi per garantire a tutti una partecipazione equitativa al bene comune, il rispetto dei diritti fondamentali e l’accesso allo sviluppo umano integrale. Solo se questa piattaforma basilare verrà garantita in tutte le nazioni del mondo potremo dire che chi migra lo fa liberamente e potremo pensare a una soluzione davvero globale del problema. Penso soprattutto ai giovani, che emigrando provocano spesso una doppia frattura nelle comunità di origine: una perché esse perdono gli elementi più prosperi e propositivi e un’altra perché le famiglie si disgregano.

Per raggiungere questo scenario, tuttavia, dobbiamo compiere il passo preliminare fondamentale che consiste nel porre fine alle ineguali condizioni di scambio tra i diversi Paesi del mondo. Nei legami tra molti di essi si è instaurata una certa finzione che mostra la parvenza di un presunto scambio commerciale, ma in effetti consiste solo in una transazione tra filiali che saccheggiano i territori dei Paesi poveri e inviano i loro prodotti e i loro ricavi alle società madri nei Paesi sviluppati. Mi vengono in mente, per esempio, i settori legati allo sfruttamento delle risorse naturali del sottosuolo. Sono le vene aperte di quei territori (Eduardo Galeano, “Le vene aperte dell’America Latina”, Sur, 2021).

Quando sentiamo questo o quel leader lamentarsi dei flussi migratori provenienti dall’Africa verso l’Europa, quanti di quegli stessi dirigenti si interrogano sul neocolonialismo che esiste ancora oggi in molte nazioni africane?

Ricordo che nel mio viaggio nella Repubblica Democratica del Congo, nel 2023, affrontai il problema del saccheggio odierno di alcune nazioni: «C’è quel motto che esce dall’inconscio di tante culture e tanta gente: “L’Africa va sfruttata”, questo è terribile! Dopo quello politico, si è scatenato infatti un “colonialismo economico”, altrettanto schiavizzante. Così questo Paese, ampiamente depredato, non riesce a beneficiare a sufficienza delle sue immense risorse: si è giunti al paradosso che i frutti della sua terra lo rendono “straniero” ai suoi abitanti. Il veleno dell’avidità ha reso i suoi diamanti insanguinati» (incontro con le autorità a Kinshasa, 31 gennaio 2023).

Sappiamo già che la «teoria della ricaduta favorevole» (discorso al II incontro mondiale dei Movimenti popolari, 9 luglio 2015) non funziona né all’interno dell’economia di un singolo Paese né nel concerto delle nazioni. Dobbiamo sostenere i Paesi periferici, in molti casi quelli di origine delle migrazioni, per neutralizzare le pratiche neocolonizzatrici che cercano di perpetuare le asimmetrie.

Una volta che il mondo si metterà in grado di portare avanti accordi per promuovere lo sviluppo locale di coloro che altrimenti finirebbero per migrare, è importante che i governanti di quei Paesi, chiamati a esercitare la buona politica, agiscano in modo trasparente, onesto, lungimirante e al servizio di tutti, soprattutto dei più vulnerabili.

Una volta accolti e poi protetti, i migranti vanno promossi. Nel chiedere che si aprano loro le porte, esorto anche a favorire il loro sviluppo integrale, a dare loro la possibilità di realizzarsi come persone in tutte le dimensioni che compongono l’umanità voluta dal Creatore.

Penso in particolare ai significativi passi avanti che vanno compiuti per favorire l’inserimento socio-lavorativo dei migranti e dei rifugiati, alle possibilità di lavoro che bisogna garantire anche ai richiedenti delle diverse tipologie di asilo e, parallelamente, a un’offerta consistente di corsi di formazione linguistica e di cittadinanza attiva, nonché di informazioni adeguate nella propria lingua. In Italia abbiamo l’esempio di un giovane sacerdote, don Mattia Ferrari, che non solo si impegna nelle azioni di salvataggio in mare, ma inoltre con il suo gruppo assicura un’integrazione sostenibile e sopportabile nel luogo di destinazione.

D’altro canto, una migrazione ben gestita potrebbe aiutare ad affrontare la grave crisi causata dalla denatalità in molti Paesi, soprattutto europei. È un problema molto serio e le persone che arrivano da altre nazioni possono contribuire a risolverlo, se le si integra pienamente e smettono di essere considerate cittadini di “seconda categoria”.

L’integrazione del migrante in arrivo è di fondamentale importanza. Corriamo il rischio che ciò che alcuni vedono come una salvezza nel presente diventi una condanna per il futuro. Saranno le prossime generazioni a ringraziarci se avremo saputo creare le condizioni per un’imprescindibile integrazione, e invece ci biasimeranno se avremo favorito solo sterili assimilazioni. Mi riferisco a un’integrazione che per caratteristiche sia paragonabile al poliedro, dove cioè ciascuno conserva le sue caratteristiche; è tutt’altro modello dall’assimilazione, che non tiene conto delle differenze e si attiene rigidamente ai propri paradigmi.

Il volto speranzoso di un nonno con suo nipote I giovani che oggi si attivano in tutto il mondo, indicandoci la strada, domani si siederanno a trasmettere quell’amore per la Terra alla prossima generazione. Noi, che oggi abbiamo già ben più che qualche capello grigio, abbiamo fallito nella gestione del creato e per questo apprezziamo lo spirito di iniziativa delle nuove generazioni, che non vogliono ripetere i nostri errori e si sforzano di lasciare la casa comune migliore di come l’hanno ricevuta.

Ho seguito da vicino le massicce mobilitazioni degli studenti in diverse città e conosco alcune azioni con cui si battono per un mondo più giusto e attento alla salvaguardia dell’ambiente. Agiscono con preoccupazione, entusiasmo e, soprattutto, con senso di responsabilità verso l’urgente cambio di rotta che ci viene imposto dalle problematiche derivate dall’attuale crisi etica e socio-ambientale. Il tempo sta per scadere, non ce ne resta molto per salvare il pianeta e loro vanno, escono e si fanno valere. E non lo fanno solo per se stessi, lo fanno per noi e per chi verrà dopo.

Ci sono diversi esempi di come questo dialogo intergenerazionale può sfociare in un’alleanza applicata alla cura della casa comune. Penso ad alcuni progetti che si preoccupano di trasmettere il patrimonio di conoscenze e i valori della produzione alimentare locale che possedevano i nostri nonni, allo scopo di applicarli con l’aiuto dei mezzi di cui oggi disponiamo per fare passi avanti nella difesa e promozione della biodiversità alimentare. Li anima il desiderio di ritornare alla terra e di coltivarla, senza sfruttarla, con tecniche e metodi del tutto ecologici.

In un mondo sempre più frenetico e “usa e getta”, queste iniziative aiutano le persone a non perdere il legame con il cibo e con le tradizioni locali a esso collegate. Sono in controtendenza, ma non necessariamente regressive; piuttosto, mirano a recuperare il rapporto tra alimentazione e legami sociali. In Italia Carlo Petrini e il suo movimento che invita a uno slow food hanno fatto grandi passi in questa direzione. Oltre ai benefici che il mondo può trarre da questa nuova alleanza in termini di cura del pianeta, senza dubbio un incontro più assiduo tra giovani e anziani ridurrà la possibilità che riaccadano le tragedie belliche e umanitarie che hanno segnato il secolo scorso.

Chi non conosce la propria storia è condannato a ripeterla. Nessuno meglio dei nostri anziani può darci la testimonianza viva di alcuni eventi che non vogliamo ricapitino mai più sul nostro pianeta. Quell’Europa che da quasi tre anni è l’epicentro di questa Terza guerra mondiale a pezzi che stiamo vivendo, è il continente che nel secolo scorso ha passato trent’anni immerso in guerre fratricide e poi ha conosciuto dolorose separazioni di popoli fratelli quando è caduto il Muro di Berlino. Non può essere un caso che questi nuovi venti di guerra soffino nel Vecchio mondo allorché si assottigliano sempre più le file dei testimoni diretti della barbarie del totalitarismo o, peggio ancora, quando vengono emarginati, come pezzi da museo impossibilitati a addurre le loro preziose testimonianze – che molti portano addirittura sulla propria pelle – in alcuni dei dibattiti che oggi segnano l’agenda politica esattamente come poco più di cento anni fa.

La speranza ha sempre un volto umano Questo sarà il primo Giubileo contrassegnato dall’avvento di nuove tecnologie e si svolgerà nel pieno di un’emergenza climatica come quella che stiamo attraversando. Ogni giorno vediamo come la casa comune ci chieda di dire basta al nostro stile di vita che forza il pianeta oltre i suoi limiti e provoca l’erosione del suolo, la scomparsa dei campi, l’espansione dei deserti, l’acidificazione dei mari e l’intensificazione delle tempeste e di altri intensi fenomeni climatici. È il grido della Terra che ci interpella. Nelle Scritture, durante il Giubileo il popolo di Dio fu invitato a riposarsi dal lavoro abituale, per consentire alla Terra di rigenerarsi e al mondo di riorganizzarsi, grazie al declino dei consumi abituali. Ricordiamo le parole di Dio a Mosè sul monte Sinai: «Sarà per voi un giubileo; ognuno di voi tornerà nella sua proprietà e nella sua famiglia. Il cinquantesimo anno sarà per voi un giubileo; non farete né semina né mietitura di quanto i campi produrranno da sé, né farete la vendemmia delle vigne non potate. Poiché è un giubileo: esso sarà per voi santo; potrete però mangiare il prodotto che daranno i campi» (Levitico 25, 10-12).

Siamo chiamati a adottare stili di vita equi e sostenibili che diano alla Terra il riposo che merita, nonché mezzi di sussistenza sufficienti per tutti che non distruggano gli ecosistemi che ci sostengono. Già prima della pandemia ritenevamo necessario «riflettere sui nostri stili di vita e su come le nostre scelte quotidiane in fatto di cibo, consumi, spostamenti, utilizzo dell’acqua, dell’energia e di tanti beni materiali siano spesso sconsiderate e dannose» (Messaggio per la Giornata mondiale di preghiera per la cura del Creato, 1 settembre 2019). Ora aggiungiamo la necessità di una riflessione che comprenda anche il futuro delle nuove tecnologie e quali decisioni prenderemo, come umanità, affinché esse non siano incompatibili con un mondo di fraternità e di speranza.

Siamo chiamati a uscire dalla nostra comodità e a proporre soluzioni e alternative creative, affinché il pianeta rimanga abitabile e la nostra esistenza sulla Terra non corra pericolo. Nuovi problemi richiedono nuove soluzioni. Dobbiamo meditare sui dilemmi etici posti dall’uso onnipresente della tecnologia, facendo appello alla conoscenza integrata per evitare che continui a regnare il paradigma tecnocratico.

La dignità di ogni uomo e di ogni donna sia la nostra preoccupazione centrale al momento di costruire un futuro da cui nessuno resti escluso. Non si tratta più solo di garantire la continuità della specie umana su un pianeta sempre più minacciato, ma di fare in modo che quella vita sia rispettata in ogni momento. E se davanti alla questione ambientale non abbiamo saputo reagire in tempo, invece possiamo farlo di fronte a quella che viene percepita come una delle trasformazioni più profonde della storia recente dell’umanità, la penetrazione dell’IA in tutti gli ambiti della nostra vita quotidiana.

Da qui la chiamata a essere pellegrini di speranza. Mi piace l’immagine del pellegrino, «colui che si decentra e così può trascendere. Esce da sé, si apre a un nuovo orizzonte, e quando torna a casa non è più lo stesso, e nemmeno casa sua sarà più la stessa» (“Ritorniamo a sognare”, Piemme, 2020). Il cammino del pellegrino, inoltre, non è un evento individuale, ma comunitario, marca l’impronta di un dinamismo crescente che tende sempre più verso la croce, che sempre ci offre la certezza della presenza e la sicurezza della speranza. Mettersi in cammino «è tipico di chi va alla ricerca del senso della vita» (Bolla del Giubileo 2025).

Ricordate quello che vi ho detto all’inizio: la speranza è la nostra àncora e la nostra vela.

 

Messa in Duomo per la prima d’Avvento e la Giornata del Ringraziamento

Messa in Duomo per la prima d’Avvento e la Giornata del Ringraziamento

La celebrazione, presieduta dall’Arcivescovo domenica 17 novembre alle 17.30 (diretta tv e web), ricorda anche gli 80 anni di Coldiretti. Per tutta la giornata in piazza dei Mercanti un mercato contadino con la “spesa sospesa” a favore di Caritas Ambrosiana. Don Matteo Vasconi presenta l’evento

In passato il giorno di San Martino non era atteso tanto per veder spuntare il sole di novembre, quanto per una precisa scadenza nel calendario dei campi. La ricorrenza segnava infatti la fine dei contratti di mezzadria e il termine dell’anno agrario. E con esso, dunque, anche il ringraziamento per i doni ricevuti nell’anno che si chiudeva e la richiesta di benedizione su quello futuro.

Per questo nella prima domenica dopo San Martino, dal 1974 la Chiesa italiana celebra la Giornata del Ringraziamento. Una festa che Coldiretti ha fatto propria fin dal 1951 e che ora, per l’80° anniversario dell’associazione, si sposta nel cuore della metropoli. Domenica 17 novembre gli agricoltori di Milano, Lodi e Monza e Brianza celebreranno in Duomo, alle 17.30, la Santa Messa presieduta dall’Arcivescovo e concelebrata da don Matteo Vasconi, Consigliere ecclesiastico di Coldiretti nelle tre province lombarde (vedi qui la locandina). Si tratta della Messa per la prima domenica dell’Avvento ambrosiano  e www.chiesadimilano.it e youtube.com/chiesadimilano. Per tutta la giornata, poi, in Piazza dei Mercanti sarà organizzato il mercato contadino di Campagna Amica, insieme a laboratori per i più piccoli con le fattorie didattiche di Terranostra, oltre a mostre e presentazioni.

La spesa sospesa

Per rendere ancora più concreto il ringraziamento, per chi visiterà il mercato contadino l’invito è a partecipare a una spesa sospesa, i cui prodotti contribuiranno a formare i pacchi alimentari che a fine giornata, sempre alla presenza di monsignor Delpini, saranno donati alla Caritas ambrosiana. Sottolinea il valore dell’iniziativa don Vasconi: «Per tutti la vita è un dono, e questo è ancor più evidente per i nostri soci e per tutti gli agricoltori, che fondano la propria economia su ciò che la terra genera».

Una manifestazione di Campagna Amica al Castello Sforzesco

Speranza cristiana e sostenibilità

Un dono che, come indica la Cei nel suo messaggio per questa giornata, apre alla speranza verso il domani. «Ci avviciniamo così a quello che sarà il tema del Giubileo – sottolinea Vasconi -: da una parte la speranza è alimentata dalla certezza dell’incontro con Gesù nella nostra vita, i cui frutti della terra sono un segno chiaro. Ma, d’altro canto, la speranza ci chiama anche a metterci in gioco, diventando strumenti di carità. Come tutti, anche i nostri soci lavorano per guadagnarsi il pane quotidiano. Ma ciò non esclude che una parte di ciò che si vive possa diventare strumento di carità, verso chi può avere, rispetto a noi, meno motivi per ringraziare».

La Chiesa invita infine a proseguire sulla strada di un’agricoltura sempre più sostenibile, salvaguardando il dono della creazione. Una consapevolezza ormai sempre più diffusa e radicata, non solo tra chi vive a tempo pieno la dimensione dell’agricoltura. Qual è dunque l’invito per i cittadini che si fermeranno in Piazza dei Mercanti, e per gli stessi agricoltori? Milano, ricorda don Vasconi, è la seconda città agricola d’Italia (sono quasi 3.000 gli ettari coltivati sui 18.000 di tutto il territorio cittadino, con 117 aziende attive), ed «è esperta di un’alleanza chiara tra la campagna e la vita della città: quello che in città accade è sostenuto da quello che avviene nel territorio circostante, così come, viceversa, le campagne traggono vantaggio da ciò che avvien nella dimensione più industriale e cittadina. Il ringraziamento, quindi, nasce anche dal fatto che non c’è una contrapposizione tra i due mondi, che invece si edificano a vicenda. In questa dimensione di continuità –Coldiretti ci aiuta, ed è allo stesso tempo aiutata dalla Chiesa, a mantenere aperto lo sguardo su tutta la realtà».

Intelligenza artificiale e responsabilità giuridica: l’uomo sbaglia, la macchina mai

 

 

  • Intelligenza artificiale e responsabilità giuridica: l’uomo sbaglia, la macchina mai

“Intelligente”, “senziente” o “creativa”: è possibile riconoscere una soggettività giuridica all’intelligenza artificiale? Nonostante i modelli di IA generativa superino le attese con risposte complesse, queste derivano comunque da algoritmi di rielaborazione, privi di vera innovazione e creatività, almeno in

A proposito dei c.d. Large Language Models (LLM o IA generativa), quali chatGPT, Claude e Gemini per fare alcuni esempi, introduco il concetto di industrializzazione del pensiero al fine di dare atto di ciò che sono e per sottolineare la particolare importanza di questi tipi di IA.

Sotto il profilo tecnico gli LLM funzionano ricevendo in input una grande quantità di documenti, immagini ed altri contenuti prodotti dall’uomo, ovvero ricevono in input creatività umana quale materia prima.

Tale materia prima passa attraverso una serie di istruzioni finite, gli algoritmi, di natura matematica, statistica e probabilistica al fine di generare in output un testo, un’immagine o altri contenuti quali prodotti della combinazione della creatività umana in input.

Da ciò ne ho dedotto la sostanziale natura di catena di montaggio degli LLM e quindi la sostanziale industrializzazione del pensiero in connessione col fatto che gli LLM derivano dagli studi sul neurone umano e simulano reti neurali.

Sotto altro profilo questo concetto dà atto delle profonde implicazioni che derivano da questi tipi di IA e che investono tutta la nostra vita. Si tratta ad esempio di implicazioni politiche, economiche, sociali, etiche, religiose, giuridiche e filosofiche.

Gli LLM si contraddistinguono rispetto ad altri tipi di IA per il consumo di creatività umana ed il grado di interazione con l’umano.

La capacità di interazione con l’umano degli LLM è così alta che oggi siamo in grado di comunicare con una macchina attraverso le istruzioni che gli diamo (i prompt).

Questo particolare aspetto rende l’uso dell’IA facile ed a portata di chiunque, a differenza di altre IA che richiedono per il loro uso la programmazione.

Se l’uso dell’IA è diventato facile, non altrettanto lo è l’impiego.

L’impiego, soprattutto dell’IA generativa, richiede infatti di avere contezza che si tratta di un software dalle capacità limitate, per quanto sorprendenti, e che il cattivo impiego od un impiego non cosciente può creare problemi e danni.

Tra i problemi più rilevanti troviamo il rischio di manipolazione dell’opinione pubblica, l’amplificazione di pregiudizi nei dati, il rischio di perdita di posti di lavoro, i rischi per la sicurezza nazionale, per la privacy e la proprietà intellettuale, nonché l’impossibilità di avere un pieno controllo dell’IA.

La governance

Al momento la soluzione più utilizzata a livello giuridico per controllare l’impiego dell’IA e per indirizzare i problemi e le incertezze dell’IA a livello internazionale e statale è la governance.

Sono esempi di governance internazionale:

• la dichiarazione internazionale di Bletchley avvenuta durante the AI safety summit 2023;

• la convenzione quadro del Consiglio d’Europa sull’intelligenza artificiale e i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto, già firmata dalla Commissione europea.

E’ un esempio di governance sovranazionale l’AI act.

Sono infine esempi di governance nazionale:

• l’Executive Order on the Safe, Secure, and Trustworthy Development and Use of Artificial Intelligence di Biden;

• il disegno di legge italiano sull’Intelligenza Artificiale presentato ad aprile 2024;

• il disegno di legge californiano sulla sicurezza dell’IA (AI safety bill).

L’Executive Order ed il disegno di legge californiano sono anche l’esempio di come i paesi anglosassoni a proposito dell’IA, consci delle implicazioni che comporta, abbiano abbandonato l’approccio tipico relativo alle nuove tecnologie generalmente fatto di codici di condotta ed etici e di linee guida per vere e proprie regolamentazioni del fenomeno.

La governance appare anche essenziale per affrontare le multi settoriali problematiche aziendali.

Per quello che qui interessa la governance giuridica ha l’importante funzione di stabilire regole comuni e pone, come nel caso dell’AI act, chiari limiti ed obblighi agli operatori economici creando responsabilità giuridiche a cui questi sono chiamati a rispondere.

Nondimeno la governance per sua stessa natura non è risolutiva, né tanto meno atta a indirizzare tutte le implicazioni.

La soggettività giuridica

Tra i problemi giuridici maggiormente associati all’IA vi sono quelli riconducibili al riconoscimento del suo essere “intelligente”, “senziente” o “creativa”.

Riconoscere la creatività dell’IA vuol dire riconoscere potenzialmente che l’IA possa essere titolare di diritti di proprietà intellettuale e che, quindi, possa gestire tale titolarità.

Se è intelligente e senziente allora l’IA potrebbe essere chiamata a rispondere autonomamente (ovvero a prescindere da chi l’ha creata o la gestisce) dei danni generati sia sotto il profilo civilistico che penalistico.

Di conseguenza si renderebbe necessario riflettere sulla capacità dell’IA di negoziare e contrarre, oltre che sulla possibilità di attribuirle una propria soggettività giuridica autonoma che porta a dissociare la responsabilità dell’IA da quella dei suoi programmatori e/o utenti.

Sotto altro profilo la tesi di dotare l’IA di soggettività giuridica poggerebbe sulla capacità dell’IA di prendere decisioni con un grado di autonomia tale da sfuggire, in tutto o in parte, al controllo e quindi alle responsabilità umane. Ciò comporterebbe la necessità di attribuire una responsabilità concorrente uomo-macchina, se non una responsabilità esclusiva dell’IA.

Il problema della soggettività giuridica sotto il profilo civilistico se lo era posto anche il Parlamento europeo che, nel 2017, aveva licenziato una risoluzione recante “raccomandazioni alla Commissione concernenti norme di diritto civile sulla robotica” con la quale, nell’intento di risolvere il problema dell’imputabilità dei danni e del risarcimento del danno derivante dai robot, aveva proposto di considerarli quali “persone elettroniche”.

Sebbene il Parlamento sia stato duramente criticato per la proposta, da un punto di vista giuridico la soluzione non sembra diversa da quella utilizzata, ad esempio, per le persone giuridiche che in forza del loro status possono essere titolari di diritti e di doveri, stare in giudizio, essere titolari di diritti di proprietà intellettuale, rispondere dei danni arrecati e che, in Italia, rispondono anche per responsabilità di natura amministrativa.

C’è però una differenza tra le persone giuridiche, le IA ed i robot.

A differenza dei primi, i secondi sono in grado di operare nel mondo reale senza l’intermediazione dell’uomo. Ad esempio se un termostato intelligente gestito da un’IA alzerà o diminuirà automaticamente la temperatura della stanza, una società per le stesse azioni dovrà ricorrere ad una persona fisica.

Differenza importante in tema di responsabilità.

Le soluzioni poste in questi termini non sembrano allo stato soddisfacenti, né conclusive nell’attribuire o non attribuire all’IA uno status giuridico e, come immaginabile, le questioni e le soluzioni qui richiamate non sono scevre da interessi economici piuttosto forti.

Invero queste questioni potrebbero essere considerate sotto un’altra prospettiva.

La comunità scientifica concorda sul fatto che l’intelligenza delle IA sia ancora così rudimentale da non poter essere equiparata nemmeno a quella di un animale domestico.

Nonostante i modelli di IA generativa superino le attese con risposte complesse, queste derivano comunque da algoritmi di rielaborazione, privi di vera innovazione e creatività, almeno in senso umano.

Per evitare fraintendimenti ed ambiguità si potrebbero allora evitare interpretazioni e suggestioni antropomorfiche e considerare che, nella loro essenza, tutti i tipi di IA siano software.

Questa è la chiave di lettura per evitare che l’IA sia scambiata per altro, ovvero per quello che “ti ruba il lavoro”, per l’indovino, per un amico e confidente, per la soluzione ad ogni bisogno, per ciò che ti fa aderire al cosiddetto lungotermismo o che spinge verso la necessità di avere un’IA responsabile o, peggio, che libera dalle proprie responsabilità programmatori e utenti.

L’IA, per quanto sbalorditiva è, in quanto software, il risultato della programmazione umana ed il suo uso ed impiego dipendono dall’uomo.

Anche lì dove l’IA opera con un elevato grado di autonomia e complessità, infatti, tale grado di autonomia e complessità è frutto di programmazione e non di intelligenza o creatività nel senso umano del termine o, se si preferisce, è frutto di programmazione anche a prescindere dalla “intelligenza” o “creatività” artificiale dell’IA.

In sostanza fin quando possiamo spegnere l’IA la responsabilità del suo funzionamento ed impiego dipende strettamente dall’uomo.

Tutto ciò non viene negato dal fatto che l’IA sia definita come una black-box. Seppure non sempre è chiaro come l’IA arrivi a certe risposte e funzioni in quanto opera attraverso miliardi di parametri e connessioni per cui è difficile tracciare ogni passaggio che porta ad una risposta finale, è pur vero che conosciamo gli algoritmi e l’architettura usati per costruire l’IA.

Ciò vuol dire che l’ignoranza sulle capacità dell’IA non può esimere l’uomo dal risponderne.

Neppure viene negato dalla capacità di auto addestramento od auto programmazione dell’IA in quanto queste capacità dipendendo da come l’IA è stata programmata fin dalla sua creazione.

Al contrario è intuibile quanto una dissociazione uomo-macchina possa essere pericolosa, anche alla luce dei problemi e delle implicazioni considerate sopra.

La responsabilità della macchina

In conclusione, se partiamo dalla considerazione che l’IA è un software programmato dall’uomo, non c’è ragione di riconoscere soggettività giuridica all’IA, né ha alcun fondamento fattuale e giuridico la dissociazione di responsabilità tra programmatore/utente ed IA, né infine ha senso considerare l’IA titolare di diritti, neppure di proprietà intellettuale.

Non è detto che con l’evoluzione tecnologica queste macchine non diventino sempre più capaci di prendere decisioni autonome in totale sostituzione dell’uomo o diventino creative in termini umani o che le definizioni di “intelligenza”, “creatività” e “capacità senziente” non assumano una valenza artificiale propria, svincolata da quelle classificate come umane.

Soprattutto non è detto che la complessità di queste macchine non diventi tale che l’intervento dell’uomo diventi marginale nella loro creazione o gestione.

Questo stato potrebbe portare razionalmente a risolvere il problema della responsabilità civile in termini, ad esempio, di responsabilità della macchina in aggiunta o in concorrenza con l’uomo o iure proprio.

Rimane però un altro problema. Le macchine non sbagliano.

Facciamo l’esempio di un autoveicolo a guida autonoma. L’IA non beve, non ha colpi di sonno, non si distrae e così via. Pertanto un incidente dovrà trovare la sua ragione o nell’uomo, ad esempio per una cattiva manutenzione o per errore di programmazione, o ricadere nell’ipotesi del caso fortuito.

Se così fosse da un punto di vista civilistico la responsabilità della macchina iure proprio non dovrebbe esistere o se esistesse sarebbe a titolo di responsabilità oggettiva. Non esisterebbe invece alcuna responsabilità penale, almeno nessuna responsabilità penale come oggi la intendiamo. A ben vedere anche queste sono argomentazioni che potremmo usare oggi per negare status giuridico alle IA, ma soprattutto per prenderci le nostre responsabilità verso le IA.

Più pragmaticamente la Commissione UE ha deciso di presentare nel settembre 2022 una proposta di direttiva relativa all’adeguamento delle norme in materia di responsabilità civile extra contrattuale all’intelligenza artificiale che, in base alla relazione complementare, sembrerebbe volere introdurre un regime misto, che combini elementi di responsabilità basata sulla colpa e responsabilità oggettiva, sì, ma dell’uomo

__________

*A cura di Claudio Palmieri, avvocato co-fondatore di theinnovationlawyers.eu, Partner 24 ORE

Il presente testo è un riadattamento ed un approfondimento finalizzato a evidenziare i profili di responsabilità giuridica legata all’IA dell’articolo “ Sull’ importanza dell’ intelligenza artificiale ed i ritardi delle imprese europee e italiane”. Tale esigenza ha comportato di dare per scontato concetti meglio spiegati o spiegati nel testo originario a cui si rinvia per approfondimenti.

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Intelligenza artificiale e responsabilità giuridica: l’uomo sbaglia, la macchina mai

“Intelligente”, “senziente” o “creativa”: è possibile riconoscere una soggettività giuridica all’intelligenza artificiale? Nonostante i modelli di IA generativa superino le attese con risposte complesse, queste derivano comunque da algoritmi di rielaborazione, privi di vera innovazione e creatività, almeno in senso umano

Artificial intelligence concept with businessman

di Claudio Palmieri*

11 Novembre 2024

A proposito dei c.d. Large Language Models (LLM o IA generativa), quali chatGPT, Claude e Gemini per fare alcuni esempi, introduco il concetto di industrializzazione del pensiero al fine di dare atto di ciò che sono e per sottolineare la particolare importanza di questi tipi di IA.

Sotto il profilo tecnico gli LLM funzionano ricevendo in input una grande quantità di documenti, immagini ed altri contenuti prodotti dall’uomo, ovvero ricevono in input creatività umana quale materia prima.

Tale materia prima passa attraverso una serie di istruzioni finite, gli algoritmi, di natura matematica, statistica e probabilistica al fine di generare in output un testo, un’immagine o altri contenuti quali prodotti della combinazione della creatività umana in input.

Da ciò ne ho dedotto la sostanziale natura di catena di montaggio degli LLM e quindi la sostanziale industrializzazione del pensiero in connessione col fatto che gli LLM derivano dagli studi sul neurone umano e simulano reti neurali.

Sotto altro profilo questo concetto dà atto delle profonde implicazioni che derivano da questi tipi di IA e che investono tutta la nostra vita. Si tratta ad esempio di implicazioni politiche, economiche, sociali, etiche, religiose, giuridiche e filosofiche.

Gli LLM si contraddistinguono rispetto ad altri tipi di IA per il consumo di creatività umana ed il grado di interazione con l’umano.

La capacità di interazione con l’umano degli LLM è così alta che oggi siamo in grado di comunicare con una macchina attraverso le istruzioni che gli diamo (i prompt).

Questo particolare aspetto rende l’uso dell’IA facile ed a portata di chiunque, a differenza di altre IA che richiedono per il loro uso la programmazione.

Se l’uso dell’IA è diventato facile, non altrettanto lo è l’impiego.

L’impiego, soprattutto dell’IA generativa, richiede infatti di avere contezza che si tratta di un software dalle capacità limitate, per quanto sorprendenti, e che il cattivo impiego od un impiego non cosciente può creare problemi e danni.

Tra i problemi più rilevanti troviamo il rischio di manipolazione dell’opinione pubblica, l’amplificazione di pregiudizi nei dati, il rischio di perdita di posti di lavoro, i rischi per la sicurezza nazionale, per la privacy e la proprietà intellettuale, nonché l’impossibilità di avere un pieno controllo dell’IA.

La governance

Al momento la soluzione più utilizzata a livello giuridico per controllare l’impiego dell’IA e per indirizzare i problemi e le incertezze dell’IA a livello internazionale e statale è la governance.

Sono esempi di governance internazionale:

• la dichiarazione internazionale di Bletchley avvenuta durante the AI safety summit 2023;

• la convenzione quadro del Consiglio d’Europa sull’intelligenza artificiale e i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto, già firmata dalla Commissione europea.

E’ un esempio di governance sovranazionale l’AI act.

Sono infine esempi di governance nazionale:

• l’Executive Order on the Safe, Secure, and Trustworthy Development and Use of Artificial Intelligence di Biden;

• il disegno di legge italiano sull’Intelligenza Artificiale presentato ad aprile 2024;

• il disegno di legge californiano sulla sicurezza dell’IA (AI safety bill).

L’Executive Order ed il disegno di legge californiano sono anche l’esempio di come i paesi anglosassoni a proposito dell’IA, consci delle implicazioni che comporta, abbiano abbandonato l’approccio tipico relativo alle nuove tecnologie generalmente fatto di codici di condotta ed etici e di linee guida per vere e proprie regolamentazioni del fenomeno.

La governance appare anche essenziale per affrontare le multi settoriali problematiche aziendali.

Per quello che qui interessa la governance giuridica ha l’importante funzione di stabilire regole comuni e pone, come nel caso dell’AI act, chiari limiti ed obblighi agli operatori economici creando responsabilità giuridiche a cui questi sono chiamati a rispondere.

Nondimeno la governance per sua stessa natura non è risolutiva, né tanto meno atta a indirizzare tutte le implicazioni.

La soggettività giuridica

Tra i problemi giuridici maggiormente associati all’IA vi sono quelli riconducibili al riconoscimento del suo essere “intelligente”, “senziente” o “creativa”.

Riconoscere la creatività dell’IA vuol dire riconoscere potenzialmente che l’IA possa essere titolare di diritti di proprietà intellettuale e che, quindi, possa gestire tale titolarità.

Se è intelligente e senziente allora l’IA potrebbe essere chiamata a rispondere autonomamente (ovvero a prescindere da chi l’ha creata o la gestisce) dei danni generati sia sotto il profilo civilistico che penalistico.

Di conseguenza si renderebbe necessario riflettere sulla capacità dell’IA di negoziare e contrarre, oltre che sulla possibilità di attribuirle una propria soggettività giuridica autonoma che porta a dissociare la responsabilità dell’IA da quella dei suoi programmatori e/o utenti.

Sotto altro profilo la tesi di dotare l’IA di soggettività giuridica poggerebbe sulla capacità dell’IA di prendere decisioni con un grado di autonomia tale da sfuggire, in tutto o in parte, al controllo e quindi alle responsabilità umane. Ciò comporterebbe la necessità di attribuire una responsabilità concorrente uomo-macchina, se non una responsabilità esclusiva dell’IA.

Il problema della soggettività giuridica sotto il profilo civilistico se lo era posto anche il Parlamento europeo che, nel 2017, aveva licenziato una risoluzione recante “raccomandazioni alla Commissione concernenti norme di diritto civile sulla robotica” con la quale, nell’intento di risolvere il problema dell’imputabilità dei danni e del risarcimento del danno derivante dai robot, aveva proposto di considerarli quali “persone elettroniche”.

Sebbene il Parlamento sia stato duramente criticato per la proposta, da un punto di vista giuridico la soluzione non sembra diversa da quella utilizzata, ad esempio, per le persone giuridiche che in forza del loro status possono essere titolari di diritti e di doveri, stare in giudizio, essere titolari di diritti di proprietà intellettuale, rispondere dei danni arrecati e che, in Italia, rispondono anche per responsabilità di natura amministrativa.

C’è però una differenza tra le persone giuridiche, le IA ed i robot.

A differenza dei primi, i secondi sono in grado di operare nel mondo reale senza l’intermediazione dell’uomo. Ad esempio se un termostato intelligente gestito da un’IA alzerà o diminuirà automaticamente la temperatura della stanza, una società per le stesse azioni dovrà ricorrere ad una persona fisica.

Differenza importante in tema di responsabilità.

Le soluzioni poste in questi termini non sembrano allo stato soddisfacenti, né conclusive nell’attribuire o non attribuire all’IA uno status giuridico e, come immaginabile, le questioni e le soluzioni qui richiamate non sono scevre da interessi economici piuttosto forti.

Invero queste questioni potrebbero essere considerate sotto un’altra prospettiva.

La comunità scientifica concorda sul fatto che l’intelligenza delle IA sia ancora così rudimentale da non poter essere equiparata nemmeno a quella di un animale domestico.

Nonostante i modelli di IA generativa superino le attese con risposte complesse, queste derivano comunque da algoritmi di rielaborazione, privi di vera innovazione e creatività, almeno in senso umano.

Per evitare fraintendimenti ed ambiguità si potrebbero allora evitare interpretazioni e suggestioni antropomorfiche e considerare che, nella loro essenza, tutti i tipi di IA siano software.

Questa è la chiave di lettura per evitare che l’IA sia scambiata per altro, ovvero per quello che “ti ruba il lavoro”, per l’indovino, per un amico e confidente, per la soluzione ad ogni bisogno, per ciò che ti fa aderire al cosiddetto lungotermismo o che spinge verso la necessità di avere un’IA responsabile o, peggio, che libera dalle proprie responsabilità programmatori e utenti.

L’IA, per quanto sbalorditiva è, in quanto software, il risultato della programmazione umana ed il suo uso ed impiego dipendono dall’uomo.

Anche lì dove l’IA opera con un elevato grado di autonomia e complessità, infatti, tale grado di autonomia e complessità è frutto di programmazione e non di intelligenza o creatività nel senso umano del termine o, se si preferisce, è frutto di programmazione anche a prescindere dalla “intelligenza” o “creatività” artificiale dell’IA.

In sostanza fin quando possiamo spegnere l’IA la responsabilità del suo funzionamento ed impiego dipende strettamente dall’uomo.

Tutto ciò non viene negato dal fatto che l’IA sia definita come una black-box. Seppure non sempre è chiaro come l’IA arrivi a certe risposte e funzioni in quanto opera attraverso miliardi di parametri e connessioni per cui è difficile tracciare ogni passaggio che porta ad una risposta finale, è pur vero che conosciamo gli algoritmi e l’architettura usati per costruire l’IA.

Ciò vuol dire che l’ignoranza sulle capacità dell’IA non può esimere l’uomo dal risponderne.

Neppure viene negato dalla capacità di auto addestramento od auto programmazione dell’IA in quanto queste capacità dipendendo da come l’IA è stata programmata fin dalla sua creazione.

Al contrario è intuibile quanto una dissociazione uomo-macchina possa essere pericolosa, anche alla luce dei problemi e delle implicazioni considerate sopra.

La responsabilità della macchina

In conclusione, se partiamo dalla considerazione che l’IA è un software programmato dall’uomo, non c’è ragione di riconoscere soggettività giuridica all’IA, né ha alcun fondamento fattuale e giuridico la dissociazione di responsabilità tra programmatore/utente ed IA, né infine ha senso considerare l’IA titolare di diritti, neppure di proprietà intellettuale.

Non è detto che con l’evoluzione tecnologica queste macchine non diventino sempre più capaci di prendere decisioni autonome in totale sostituzione dell’uomo o diventino creative in termini umani o che le definizioni di “intelligenza”, “creatività” e “capacità senziente” non assumano una valenza artificiale propria, svincolata da quelle classificate come umane.

Soprattutto non è detto che la complessità di queste macchine non diventi tale che l’intervento dell’uomo diventi marginale nella loro creazione o gestione.

Questo stato potrebbe portare razionalmente a risolvere il problema della responsabilità civile in termini, ad esempio, di responsabilità della macchina in aggiunta o in concorrenza con l’uomo o iure proprio.

Rimane però un altro problema. Le macchine non sbagliano.

Facciamo l’esempio di un autoveicolo a guida autonoma. L’IA non beve, non ha colpi di sonno, non si distrae e così via. Pertanto un incidente dovrà trovare la sua ragione o nell’uomo, ad esempio per una cattiva manutenzione o per errore di programmazione, o ricadere nell’ipotesi del caso fortuito.

Se così fosse da un punto di vista civilistico la responsabilità della macchina iure proprio non dovrebbe esistere o se esistesse sarebbe a titolo di responsabilità oggettiva. Non esisterebbe invece alcuna responsabilità penale, almeno nessuna responsabilità penale come oggi la intendiamo. A ben vedere anche queste sono argomentazioni che potremmo usare oggi per negare status giuridico alle IA, ma soprattutto per prenderci le nostre responsabilità verso le IA.

Più pragmaticamente la Commissione UE ha deciso di presentare nel settembre 2022 una proposta di direttiva relativa all’adeguamento delle norme in materia di responsabilità civile extra contrattuale all’intelligenza artificiale che, in base alla relazione complementare, sembrerebbe volere introdurre un regime misto, che combini elementi di responsabilità basata sulla colpa e responsabilità oggettiva, sì, ma dell’uomo

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*A cura di Claudio Palmieri, avvocato co-fondatore di theinnovationlawyers.eu, Partner 24 ORE

Il presente testo è un riadattamento ed un approfondimento finalizzato a evidenziare i profili di responsabilità giuridica legata all’IA dell’articolo “ Sull’ importanza dell’ intelligenza artificiale ed i ritardi delle imprese europee e italiane”. Tale esigenza ha comportato di dare per scontato concetti meglio spiegati o spiegati nel testo originario a cui si rinvia per approfondimenti.

 

Bruciare vegetali residuati da lavorazioni agricole : quali le norme in Lombardia

Bruciare residui vegetali in genere, ad esempio stoppie, ramaglie e avanzi di potature, è una pratica agricola molto diffusa, in quanto per molti anni si è trattato di un’attività lecita.

Alla luce dei più recenti interventi normativi e giurisprudenziali, tuttavia, è necessario adottare particolari cautele in quanto si rischia di incorrere in sanzioni civili, ma anche penali.

QUALIFICAZIONE GIURIDICA DI SFALCI E POTATURE

L’art. 184 comma 2, lett. e del D.Lgs. 152/2006, classifica i “rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali ” come rifiuti urbani; mentre l’art. 184 comma 3 lettera a) classifica “i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2135 c.c.” (articolo disciplinante la figura dell’imprenditore agricolo) come rifiuti speciali.

Una significativa eccezione a tale qualificazione è tuttavia posta dalla Direttiva 2008/98/CE (Direttiva sui rifiuti), la quale esclude dal suo campo di applicazione, oltre alle materie fecali, la “…paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati nell’attività agricola, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana” (art. 2, paragrafo 2, lett. f) della direttiva).

L’art. 20 della Legge Europea (n. 37/2019), ha sostituito il testo dell’art. 185, comma 1, lettera f) del TUA, disponendo l’esclusione dal campo di applicazione della disciplina sui rifiuti per “le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell’ambito delle buone pratiche colturali, nonché gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana”.

A partire dal 26 maggio 2019 (entrata in vigore della L. 37/2019) gli sfalci e potature non sono considerati rifiuti alle seguenti condizioni:

  • siano effettuati nell’ambito delle normali pratiche colturali legate alle attività agricolo-forestali, oppure derivino dalla manutenzione del verde pubblico dei Comuni;
  • non siano pericolosi;
  • siano utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione oppure con cessione a soggetti terzi, attraverso processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

In questi casi non trova applicazione la normativa sui rifiuti e, conseguentemente, la gestione, la raccolta, il trasporto e il riutilizzo degli sfalci e potature potranno essere svolti liberamente.

Al contrario, laddove provengano da attività diverse da quelle indicate (si pensi, ad esempio, al giardinaggio di aree verdi private) e/o non siano rispettate le condizioni sopra-riportate, gli sfalci e le potature saranno a tutti gli effetti qualificabili come rifiuti (urbani o speciali), sulla base dell’art. 184, commi 2, lett. e) e 3, lett. a) del d.lgs. 152/2006 e, dunque, dovrà essere rispettata la normativa sui rifiuti al fine di non incorrere in pesanti sanzioni amministrative e penali.

L’ABBRUCIAMENTO DI RIFIUTI VEGETALI E AGRICOLI

Secondo l’art. 182, comma 6-bis del d.lgs. 152/2006 “Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all’art. 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all’aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)”.

Ne risulta pertanto che l’abbruciamento di piccoli cumuli (3 metri steri per ettaro, al giorno) di materiali vegetali di cui all’art. 185, comma 1, lett. f) del d.lgs. 152/2006 è considerato, qualora effettuato nel luogo di produzione, una normale pratica agricola per il reimpiego di tali materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non un’attività di gestione di rifiuti.

LE SANZIONI

Occorre ora interrogarsi sulle sanzioni applicabili in caso di abbruciamento di materiali (quali sfalci e potature derivanti da attività di giardinaggio privato) non ricompresi nel menzionato art. 185, comma 1, lett. f), oppure qualora non siano rispettate le condizioni fissate dall’art. 182, comma 6-bis del d.lgs. 152/2006.

A tale riguardo è all’art. 256-bis del d.lgs. 152/2006 che bisogna fare riferimento, il quale, nel fissare il quadro sanzionatorio penale applicabile in caso di combustione illecita di rifiuti, detta un regime d’eccezione al comma 6, stabilendo che “Si applicano le sanzioni di cui all’art. 255 se le condotte di cui al comma 1 hanno a oggetto i rifiuti di cui all’art. 184, comma 2, lettera e). Fermo restando quanto previsto dall’articolo 182, comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo [ovvero dell’art. 256-bis] non si applicano all’abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato”.

Quindi se la combustione ha ad oggetto “rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali” (cioè i rifiuti di cui all’art. 184, comma 2, lett. e) del d.lgs. 152/2006), troverà applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 255 del d.lgs. 152/2006, da € 300,00 a € 3.000,00 (raddoppiata in caso di rifiuti pericolosi).

Invece, nel caso in cui l’abbruciamento riguardi i rifiuti di cui all’art. 184, comma 3, lett. a) (rifiuti derivanti da attività agricole e agro-industriali), l’art. 256-bis del d.lgs. 152/2006 prevede, secondo una formulazione non certo cristallina, che (fermo restando quanto previsto dall’articolo 182, comma 6-bis) “le disposizioni del presente articolo non si applicano all’abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato”, così di fatto evitando l’applicazione delle pesanti sanzioni penali dettate in materia di combustione illecita di rifiuti.
In tal caso, dovrà essere contestata la sanzione di cui all’art. 256, comma 1, lett. a) del d.lgs. 152/2006 per gestione di rifiuti senza la prescritta autorizzazione: pena dell’arresto da tre mesi a un anno o ammenda da € 2.600 euro a € 26.000 se si tratta di rifiuti non pericolosi.

Ebbene, laddove non sia applicabile il regime d’eccezione di cui all’art. 182, comma 6-bis del d.lgs. 152/2006, troverà attuazione un regime sanzionatorio di gravità differenziata a seconda che l’abbruciamento riguardi rifiuti vegetali derivanti da attività agricole e agro-industriali (punito più severamente, a livello penale) o da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali (punito con “semplice” sanzione amministrativa).

IN REGIONE LOMBARDIA

le disposizioni regionali della Lombardia. Ecco i punti principali:

  1. Periodo consentito: È possibile bruciare i residui di potatura dal 31 marzo al 30 settembre. Durante questo periodo, non ci sono restrizioni specifiche per la pianura, purché si rispettino le norme generali.
  2. Periodo di divieto: Dal 1 ottobre al 31 marzo, la combustione è vietata nei comuni posti a quota inferiore ai 300 metri (200 metri per le comunità montane) per evitare l’aggravamento della qualità dell’aria.
  3. Quantità e modalità: La combustione deve avvenire in piccoli cumuli, non superiori a 3 metri cubi per ettaro al giorno, e nel luogo di produzione
  4. Sicurezza: È fondamentale adottare tutte le precauzioni necessarie per evitare incendi e non arrecare danni a persone o cose.

In caso di necessità di deroghe, ad esempio per operazioni in zone impervie, è possibile richiedere un’autorizzazione specifica al comune, previa comunicazione dettagliata

Audizioni delle OOPP AGRICOLE sulla manovra fiscale

Sono avvenute  le audizioni in Parlamento sulla manovra di bilancio delle OO.PP., con la Cia che chiede un fondo specifico per la manutenzione del territorioe Copagri critica il mancato esonero contributivo per gli under 40, ma apprezza il rifinanziamento della nuova Sabatini e le misure per le Tea.

Viene sottolineata l’importanza di interventi per la sicurezza e la manutenzione del territorio, il sostegno al settore suinicolo, la nomina di un commissario per la Xylella, e il ricambio generazionale in agricoltura. Copagri evidenzia anche la necessità di misure strutturali per gli agricoltori e critica la mancata esenzione Irpef per i redditi dominicali e agrari.